Aspetto fiscale nella negoziazione
Gli investitori
(o come già chiamati in altri capitoli di questo sito traders)
possono optare tra due regimi di tassazione delle plusvalenze
(o capital gains) e minusvalenze realizzate nell'attività di
compravendita: il metodo della dichiarazione (noto anche come
regime dichiarativo) e il metodo del risparmio amministrato.
Nel regime dichiarativo il contribuente determina da sé le
plusvalenze percepite e le minusvalenze sopportate nel periodo
di imposta indicandole nella propria dichiarazione annuale dei
redditi, calcola da solo le imposte e le versa in sede di
dichiarazione annuale dei redditi e volendo può compensare le
plusvalenze con le minusvalenze e a sua cura, riportando a
nuovo gli eventuali saldi negativi per i quattro anni
successivi.
Inoltre è bene ricordare che qualora nelle operazioni di
negoziazione intervengano Banche, Sim o altri intermediari
professionisti questi sono tenuti ad effettuare il cosiddetto
monitoraggio segnalando tempestivamente al fisco gli estremi
delle operazioni effettuate dall'investitore.
Evidentemente quindi tale regime impone svariati adempimenti
all'investitore oltre alla palese ed evidente perdita
dell'anonimato.
Il regime del risparmio amministrato può essere optato
esercitando mediante comunicazione scritta contestualmente al
conferimento dell'incarico all'intermediario.
Questo regime prevede che l’esonero per il contribuente da
qualsivoglia adempimento, che la liquidazione e il prelievo
delle imposte vengano effettuate dall'intermediario presso il
quale il contribuente ha aperto un deposito titoli a custodia
o in amministrazione, che l'intermediario applichi l'imposta
sulle plusvalenze realizzate per ciascuna operazione conclusa,
che le plusvalenze possono essere compensate
dall'intermediario con le eventuali minusvalenze realizzate in
precedenza.
Le eccedenze negative possono essere riportate a
nuovo per i quattro anni successivi, che in presenza di uguali
titoli acquistati in tempi e a prezzi diversi gli intermediari
nell'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza
assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore
medio ponderato relativo ai titoli stessi e per finire che
l'imposta dovuta dall'investitore viene versata
dall'intermediario al concessionario della riscossione o alla
sezione di tesoreria provinciale entro il giorno 15 del
secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.
Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita su
tutti gli strumenti finanziari negoziabili presso la Borsa
Valori Italiana sono soggette ad un'imposta all'aliquota del
12,50%.
I redditi derivanti da interessi e dividendi sono anch'essi
soggetti ad un'imposta all'aliquota del 12,50% eccetto che per
le obbligazioni con una scadenza inferiore ai 18 mesi che sono
tassate ad un'aliquota pari al 27%.
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