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Aspetto fiscale nella negoziazione

Gli investitori (o come già chiamati in altri capitoli di questo sito traders) possono optare tra due regimi di tassazione delle plusvalenze (o capital gains) e minusvalenze realizzate nell'attività di compravendita: il metodo della dichiarazione (noto anche come regime dichiarativo) e il metodo del risparmio amministrato.

Nel regime dichiarativo il contribuente determina da sé le plusvalenze percepite e le minusvalenze sopportate nel periodo di imposta indicandole nella propria dichiarazione annuale dei redditi, calcola da solo le imposte e le versa in sede di dichiarazione annuale dei redditi e volendo può compensare le plusvalenze con le minusvalenze e a sua cura, riportando a nuovo gli eventuali saldi negativi per i quattro anni successivi.

Inoltre è bene ricordare che qualora nelle operazioni di negoziazione intervengano Banche, Sim o altri intermediari professionisti questi sono tenuti ad effettuare il cosiddetto monitoraggio segnalando tempestivamente al fisco gli estremi delle operazioni effettuate dall'investitore.

Evidentemente quindi tale regime impone svariati adempimenti all'investitore oltre alla palese ed evidente perdita dell'anonimato.

Il regime del risparmio amministrato può essere optato esercitando mediante comunicazione scritta contestualmente al conferimento dell'incarico all'intermediario.

Questo regime prevede che l’esonero per il contribuente da qualsivoglia adempimento, che la liquidazione e il prelievo delle imposte vengano effettuate dall'intermediario presso il quale il contribuente ha aperto un deposito titoli a custodia o in amministrazione, che l'intermediario applichi l'imposta sulle plusvalenze realizzate per ciascuna operazione conclusa, che le plusvalenze possono essere compensate dall'intermediario con le eventuali minusvalenze realizzate in precedenza.

Le eccedenze negative possono essere riportate a nuovo per i quattro anni successivi, che in presenza di uguali titoli acquistati in tempi e a prezzi diversi gli intermediari nell'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo ai titoli stessi e per finire che l'imposta dovuta dall'investitore viene versata dall'intermediario al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita su tutti gli strumenti finanziari negoziabili presso la Borsa Valori Italiana sono soggette ad un'imposta all'aliquota del 12,50%.

I redditi derivanti da interessi e dividendi sono anch'essi soggetti ad un'imposta all'aliquota del 12,50% eccetto che per le obbligazioni con una scadenza inferiore ai 18 mesi che sono tassate ad un'aliquota pari al 27%.

 

 

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